Il danno morale subiettivo è risarcibile anche nelle ipotesi di mancato accertamento in concreto della colpa, per effetto della presunzione di cui all’art. 2050 cc. Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2007, n. 25187.

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno, tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le altre, quella di cui all'art. 2050 cc, né l'impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato.

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