L´accertamento di fatto del giudice di merito sulla volontà del de cuius non può essere censurato in sede di legittimità. Cassazione – sezione II civile – 5 ottobre 2007 n. 20975.

L'interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e quindi sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica previste dal codice civile in materia di contratti (fatta eccezione per quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del testamento) o per vizi logici e giuridici attinenti alla motivazione.

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