L'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 è costituzionalmente illegittimo. Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2007 n. 364.

Va, a parere della Corte, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede, al primo comma, l'inefficacia nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, e, al secondo comma, l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti», per contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost.
Inoltre, la questione sul tappeto affrontata dalla Corte ha riguardato l'estinzione dei giudizi pendenti che può essere ritenuta a parere della stessa costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto.

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