Ai fini della partecipazione al processo amministrativo è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 novembre 2007 n. 5810.

Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, visto che l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali. Ciò posto, in sede di esecuzione del giudicato la P.A. non può esimersi dal dare esecuzione ad una delibera che sia esecutiva, salvo i casi in cui la delibera sia stata sospesa per gravi ragioni con provvedimento espresso; né l’esistenza di altre impugnazioni pendenti può costituire di per sé una grave ragione che giustifica la sospensione dell’efficacia della delibera, poiché l’interesse dei soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall’atto annullato è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento dell’opposizione di terzo e, pertanto, la pendenza di altri giudizi non comporta la necessità di arrestare le operazioni per conformare l’attività amministrativa ai principi affermati dalla decisione passata in giudicato.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso