Provocazione di soggetti terzi: ammissibile, ma a certe condizioni. Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 novembre 2007, n. 43089.

Il fatto ingiusto che provoca lo stato d’ira non deve necessariamente provenire dalla persona fisica dell’offeso, che può essere legato al provocatore da rapporti tali da farlo apparire come un suo “nuncius” o, comunque, da giustificare alla stregua delle comuni regole di esperienza lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva dell’agente
Sul piano obiettivo l’esimente di cui all’art. 599/2 è riconoscibile a due condizioni a) che lo stesso offeso sia inteso volontario rappresentante del provocatore; b) che, conseguentemente la reazione dell’autore dell’ingiuria non concerna la sua persona per se stessa. L’esimente è dunque esclusa nel caso in cui l’offeso sia un mandatario doveroso preposto per una mansione di ufficio cui non abbia possibilità di sottrarsi.

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