Responsabilità dei genitori ed obblighi di sorveglianza. Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 4 settembre 2007, n. 33847.
Chiunque sia rivestito di autorità sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria ha l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola. Da ciò consegue che di fronte a lunghe ed ingiustificate assenze da scuola la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalle autorità scolastiche, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità del reato, è riscontrabile già nell'avere, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.