Dal cibo al dente al dente nel cibo. Cassazione penale, sez. III, sentnenza 26 novembre 2007, n.43840.
L'obbligo di vigilare adeguatamente e di fornire, anche attraverso un apposito codice di sicurezza da seguire nella preparazione degli alimenti, direttive per l'opportuno controllo igienico incombe su chi organizza il servizio, vale a dire sul legale rappresentante dell'ente, chiamato a risponderne per colpa diretta e non certamente in via di responsabilità oggettiva.
Fornire agli avventori cibi contenenti un dente, umano o meno che sia, comporta l’integrazione della contravvenzione di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 comma 3 della legge 283/1962 dal momento che tale fattore altera la igienicità dell’alimento servito ed è addirittura idoneo, attesa la sua durezza, a cagionare un danno al consumatore, potendo rompere un dente se masticato o creare difficoltà digestive se ingerito.
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