Danno di speciale tenuità e ricettazione attenuata. Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 26 settembre 2007 n. 35535.
Ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, a esso riconducibili, la cui tenuità-gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.
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