Il potere del giudice tutelare di disporre un trattamento sanitario necessario a preservare la vita dell'incapace. Trib. Biella ord. 2 febbraio 2013

MASSIMA 1)

 

 

Il discrimine tra il principio assoluto di autodeterminazione dell’individuo in materia di tutela della vita e della salute, elaborato dalla giurisprudenza Costituzionale e di Cassazione, e il dovere dello Stato di salvaguardare il bene vita e salute del cittadino alla luce del principio costituzionale inserito nell’articolo 32 comma 1° Cost. e declinato operativamente attraverso le norme positive che hanno istituito il servizio sanitario nazionale, passa attraverso l’analisi della capacità di agire del soggetto che dichiara di rifiutare il trattamento sanitario.

 

 

MASSIMA 2)

 

La segnalazione, al giudice tutelare, da parte dei sanitari del S.S.N., di una situazione di incapacità naturale idonea ad inficiare il rifiuto del trattamento sanitario necessario alla salvaguardia del bene vita e salute del paziente, congruamente e dettagliatamente motivata, è ricevibile ed in linea con la funzione dell’ufficio che, anche in vi officiosa, può attivarsi, nei casi di urgenza, prima che sia intervenuta la nomina di un tutore o protutore. Le norme che vengono a rilievo e che giustificano l’intervento, anche officioso, del giudice tutelare nei casi di urgenza, per la cura dell’incapace, si ricavano dal combinato disposto degli articoli 424 comma 1° c.c. (Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato) e 361 (Provvedimenti urgenti) c.c.

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