Il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo ai sensi del nuovo codice degli appalti T.A.R. Lazio, Roma, sezione I, sentenza 19 novembre 2007 n. 11330.
La sospensione o l’annullamento in s.g. dell’affidamento non comporta, a norma dell’art. 246, co.4, D.Lgs. 163/2006, la caducazione del contratto già stipulato, potendo il danno essere eventualmente risarcito solo per equivalente; in tal mdo, ne consegue l’improcedibilità del ricorso volto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione una volta che -come nella specie- sia già stato stipulato il relativo contratto.
Inoltre, per accertare la fondatezza della pretesa al risarcimento del danno ingiusto, derivante dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo, assume rilievo fondamentale la valutazione sulla sussistenza del danno ingiusto subito. Al riguardo, il G.A. ha il compito di verificare, attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire della p.a., il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse. Alla strefua di detto giudizio, il giudice deve esaminare tutti gli aspetti del rapporto a prescindere dalla prospettazione fornita dalle parti, anche con l’eventuale esercizio di poteri istruttori attivabili d’ufficio, dovendo utilizzare qualunque fonte di prova inerente al rapporto di cui sia a conoscenza in quanto acquisita agli atti di quel giudizio o di un giudizio connesso.
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