La casa popolare non può essere trasmessa agli eredi se l’assegnatario è deceduto prima della stipulazione definitiva del contratto di compravendita. Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - 17 maggio 2007 n. 11334.
Nel caso in cui la P.A. non abbia mai comunicato agli assegnatari il prezzo di cessione, né si sia avvalsa della facoltà di stipulare contratti preliminari di compravendita con prezzo provvisorio, ma abbia espressamente dichiarato che gli alloggi in questione erano sin dall'origine assegnati in locazione semplice, a causa dell'esaurimento della quota di alloggi a riscatto secondo le previsioni della legge n. 865 del 1971, nessun diritto può essere riconosciuto in favore degli assegnatari in ordine alla cessione in proprietà dei rispettivi alloggi.
In coerenza con i principi generali che presiedono alla formazione e alla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione - i quali escludono ogni possibilità di conclusione del contratto per facta concludentia - non può conferirsi rilievo a tal fine ad una mera dichiarazione di avvenuta ricezione della domanda di riscatto, ancorché contenente l'indicazione del prezzo di cessione.
Ne consegue che nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto prima della stipulazione del contratto di compravendita i suoi eredi non acquisiscono a titolo derivativo alcun diritto alla cessione dell'alloggio.
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