Accessione invertita e giurisdizione. Pregiudiziale amministrativa e valutazione degli interessi pubblici in gioco. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 22 ottobre 2007 n. 12.

1. La fattispecie c.d. di accessione invertita, conseguente alla sopravvenuta inefficacia, per decorso del termine, della dichiarazione di pubblica utilità ed alla illegittimità del decreto di esproprio emesso oltre detto termine nonché le correlate istanze risarcitorie, va devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in considerazione della permanente efficacia degli atti presupposti al decreto di espropriazione illegittimo e della riconducibilità dell’attività amministrativa all’esercizio di un pubblico potere autoritativo. Rilevante pertanto in un simile contesto è la constatazione di  un agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartenga all’amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e che, in concreto, risulti svolta.
2. Posto che diritto ed interesse sono situazioni soggettive fortemente differenziate benché molto spesso partecipi di una assimilabile pretesa ad un c.d. bene della vita, il legislatore, con formula che privilegia le ritenute esigenze di concentrazione dei giudizi, ha fissato il criterio della consequenzialità (della tutela risarcitoria rispetto a quella di annullamento), sicché il provvedimento amministrativo lesivo di un interesse sostanziale può essere aggredito in via impugnatoria, per la sua demolizione, e “conseguenzialmente” in via risarcitoria, per i suoi effetti lesivi, ponendosi, nell’ uno e nell’altro caso, la questione della sua legittimità e ciò nel rispetto del vincolo della c.d. pregiudiziale amministrativa, che richiede il previo annullamento dell’atto amministrativo al fine dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno dinanzi allo stesso Giudice amministrativo
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