In tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Cassazione civ. 13 dicembre 2012, n. 22909.
Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto. E’, pertanto, errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perchè tale criterio non permette di tener conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo.
Inoltre, pur se l'importo del risarcimento va quantificato in un'unica somma, occorre provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, con la conseguenza che il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto.
Sulla base di queste premesse, peraltro, i congiunti della vittima di un illecito - non solo in caso di morte, ma anche in caso di gravi lesioni personali - hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniali come diritto proprio e personale (e non quale mero effetto riflesso del danno subito dalla vittima) e soprattutto tale danno va quantificato con riferimento alla peculiare e specifica situazione di ognuno, non quale mera percentuale del danno altrui.
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