In tema di ricorso per Cassazione. Cassazione pen. 3 dicembre 2012, n. 46727.
Qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari che hanno legittimato ex art. 273, comma primo, e 274 cod. proc. pen., l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata. Il controllo della Corte Suprema, infatti, deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti ed alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare.
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