Contatto sociale e iniziativa volontaria unilaterale: rilevano ex art. 40, comma 2 c.p. Cassazione penale, sezione IV, sentenza 4 luglio 2007 n. 25527.

Tra le fonti dell'obbligo di garanzia, tali da poter fondare la responsabilità omissiva ex articolo 40, comma 2, del Cp, rientrano anche le fonti convenzionali, tra le quali sono da ricomprendere non solo i contratti tipici, ma anche gli atti negoziali atipici e le iniziative volontarie unilaterali assunte di fatto pur in assenza di uno specifico obbligo giuridico.
Nel caso di assunzione consensuale, ciò che rileva maggiormente è l'oggettiva presa in carico, sicché l'obbligo di protezione potrà verosimilmente sorgere anche da una stipulazione cui non partecipi il soggetto titolare del bene.

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