La revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario in assenza di uno “scoperto”. Corte di cassazione – Sezione prima civile – 6 novembre 2007, n. 23107.
Nel caso di conto affidato e di rimessa effettuata ad una data in cui non vi era stato sconfinamento dal fido, il carattere solutorio - da accertare con riferimento a tale momento - va escluso, salvo che sussistano «specifiche circostanze di fatto» che depongono in senso contrario. Tuttavia, non sono a detto fine sufficienti il «sostanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo» e neppure il «mero dato obiettivo dell'andamento storico del conto», ovvero la circostanza che «la provvista ripristinata non è stata - di fatto - riutilizzata», occorrendo la anticipata chiusura del conto, oppure l'indisponibilità della provvista conseguente dal rifiuto della banca di rilasciare blocchetti assegni, ossia atti che forniscano la prova dell'iniziativa della banca stessa di trasformare le rimesse effettuate nell'ambito del fido in atti solutori.
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