Intercettazioni telefoniche ed uso di impianti esterni alla procura. Cassazione Penale, sezioni unite - sentenza 26 luglio 2007, n. 30347.

1. L’obbligo di motivazione del decreto del p.m., con il quale si dispone l’esecuzione delle operazioni intercettative mediante impianti diversi da quelli in dotazione all’ufficio di Procura, non può ritenersi assolto con il semplice riferimento all’insufficienza o inidoneità degli impianti dell’ufficio, che si limiti a ripetere la formula legislativa.
 
2. Qualora non sia assolto dal p.m. l’obbligo motivazionale nei termini sopra indicati, non è consentito al giudice colmare tale mancanza nel giudizio di merito o di legittimità con l’individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell’insufficienza o inidoneità degli impianti dell’ufficio, sulla base di atti del processo diversi dal decreto del p.m. e da quelli che lo integrano per relationem.

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