Sul reato di falsa testimonianza. Il fatto non sussiste se la dichiarazione e’ estranea al procedimento. Nota a Cassazione pen. 28 maggio 2012, n. 20656 (di Simone Farina).
Corte di Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 22 Novembre 2011 – 28 Maggio 2012 n. 20656.
Reati contro l’amministrazione della giustizia – Falsa testimonianza – Natura giuridica – Elemento materiale.
Le massime enunciate in materia di falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
La falsa testimonianza ha natura giuridica di reato di pericolo, ed è, pertanto, configurabile nei casi in cui, per pertinenza e rilevanza dell’oggetto del mendacio rispetto al processo nel quale esso interviene, la falsa deposizione testimoniale risulti in astratto idonea ad alterare o comunque influenzare il convincimento del giudice, in tal modo incidendo sul corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, con il rischio potenziale di influenzarne il corso.
Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del delitto di falsa testimonianza, occorre che l’oggetto della testimonianza che si assume falsa sia pertinente, ovvero riferibile ai fatti che il processo è destinato ad accertare e giudicare, oltre che, rispetto ad essi, rilevante, ovvero dotata di efficacia probatoria, in quanto idonea ad influire sulla decisione del processo, deviandola dall’autentica e genuina verità processuale.
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