Revoca della concessione in uso pubblico gratuito di immobili pubblici adibiti a scuola. T.A.R. Toscana, Firenze, sezione III, sentenza 6 novembre 2007 n. 3605.

Ove venga accertata la cessata permanenza del presupposto giuridico giustificativo dell’avvenuta cessione in uso gratuito degli immobili a favore della Provincia – nella specie l’utilizzo scolastico –, il Comune legittimamente può procedere a revocare, anche solo in parte, la cessione a suo tempo effettuata e ciò in applicazione dell’art. 8 della legge 23/96, che ai commi 6,7 e 8 sottolinea, oltrechè il vincolo di destinazione scolastica degli immobili pubblici adibiti a scuola, la possibilità che detti immobili, ceduti in uso gratuito, ritornino nella proprietà degli Enti che li hanno trasferiti, una volta intervenuta la cessazione della destinazione d’uso scolastico.

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