Coltivazione di cannabis indica a scopo ornamentale: quando è penalmente irrilevante. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31 ottobre 2007, n.40362.
La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico - agrario ovvero imprenditoriale, e ciò per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito concettuale della c.d. coltivazione domestica, ricade, pur dopo la novella introdotta con la L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivato.
La coltivazione di cinque piante di canapa indiana, una delle quali immersa in una vasca piena d'acqua, destinate ad adornare l'interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini non vale ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90.
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