L'adempimento del terzo non costituisce titolo per ottenere dal giudice la somma pagata. Cassazione – sezione III civile – 8 novembre 2007, n. 23292.
La disposizione dettata dall'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.