Favor partecipationis e (nuovo) principio di tassatività delle cause di esclusione e divieto di caccia all'errore nota a Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 7 ottobre 2011, n. 7785

In caso di clausole di esclusione da gara non univoche la stazione appaltante deve interpretare il contenuto del bando in modo tale da non pregiudicare l’affidamento degli interessati in buona fede, in virtù del principio di favor partecipationis (che è sotteso alla disciplina nazionale ed europea sugli appalti) e del principio della necessaria prevalenza della sostanza sulla forma, affermato da ultimo dal nuovo art. 46, comma 1-bis, del Codice degli appalti pubblici.

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