E' sempre violenza sessuale anche se la vittima indossa i jeans. Corte di Cassazione – Sezione III penale – sentenza del 5 novembre 2007, n. 40542.
1. In tema di violenza sessuale nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che nel momento dell’aggressione la vittima indossasse pantaloni jeans essendo logico è plausibile che una ragazza possa subire supinamente uno stupro nel timore di patire altre ipotetiche e più gravi offese alla propria incolumità fisica.
2. Non vigendo nel nostro ordinamento il principio “nemo idoneus testis in re sua” la deposizione della persona offesa dal reato può essere da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell’imputato ma le dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore al fine di verificare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca.
3. In ossequio all’art. 500 c.p.p. le dichiarazioni “in contrasto” da prendere in considerazione per valutare la credibilità del testimone sono quelle rese nel corso delle indagini preliminari e non già quelle versate nel corso del dibattimento.
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