L’interpretazione del contratto: poche sono le certezze che la vita ci regala. Il diritto ancor meno. Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 14460 del 30/06/2011.

In tema di interpretazione del contratto, la ricerca della comune intenzione dei contraenti (art. 1362 co. 1 c.c.) è operazione demandata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. Il  principale strumento dell’esegesi è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate all’interno del contratto; cionondimeno, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto necessita anch’esso di essere interpretato alla luce dell’intero contesto contrattuale e del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 co. 2 c.c.). Ne deriva che le singole clausole di cui si compone il contratto traguardato vanno non solo considerate e lette in correlazione tra loro, ma coordinate e contestualizzate (art. 1363 c.c.).
 

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