Assicurazione per la responsabilità civile: quando il mancato pagamento riguarda la prima rata, la sospensione della copertura non è opponibile al danneggiato - Cassazione - Sezione III civile - sentenza 8 novembre 2007, n. 23313.
In caso di assicurazione per la responsabilità civile, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso, si produce ugualmente la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicché l'assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato a norma dell'art. 18 L. 990/1969.
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