Condizioni per l’autorizzazione per installazione ed esercizio di impianti di distribuzione metano e GPL e autorizzazioni edilizie. Silenzio assenso. Annullamento da parte del Sindaco. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 ottobre 2007 n. 5228.

L’esame della questione prospettata ai giudici di Palazzo Spada, prende le mosse dall’art. 13, comma 2, della Legge Regionale Abruzzo n. 10 del 2005, che prevede che i distributori di metano e GPL non possono essere collocati a distanza inferiore a 7 Km rispetto al più vicino punto vendita erogante lo stesso prodotto. Il limite appena esposto è, inoltre, tassativamente imposto, per metano e GPL, anche in caso di distributori siti in comuni confinanti, escludendosi il criterio della media aritmetica tra le distanze, fissato per le benzine (art. 13, comma 5); e cosi pure in caso di “aggiunta” di GPL o metano presso impianto che distribuisce benzine (artt. 20 e 21), al cui proposito è prescritto che si osservi la distanza di 7 km, al fine di evitare concentrazioni in aree geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio.
Ciò posto, la formazione del silenzio assenso avverso un provvedimento di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di Metano e GPL, anche se riconosciuta con sentenza, non priva il Sindaco del potere di annullare il provvedimento tacito nel caso in cui riscontri che i suddetti impianti risultino in contrasto con la normativa sovraordinata. Al riguardo, perché la concessione edilizia perda, per mancato rispetto dei termini di completamento dei lavori, la propria efficacia occorre un atto formale dell’Amministrazione che renda operanti gli effetti della decadenza accertata.

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