Colpa medica: il diverso inquadramento del nesso di causalità nel diritto civile e nel diritto penale. Corte di cassazione – Sezione terza civile – sentenza 16 ottobre 2007, n. 21619.

Il modello della causalità così come disegnato funditus dalle sezioni unite penali non può costituire un criterio valido anche in sede di accertamento della responsabilità civile da illecito omissivo del sanitario.
E ciò in quanto, le esigenze de-costruttive e ri-costruttive dell'istituto del nesso di causa sottese al sottosistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte (né riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell'illecito aquiliano, tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l'aspetto funzionale.

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