Fuga all’alt dei carabinieri: è resistenza a pubblico ufficiale. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1 ottobre 2007, n. 35826.
L’art 337 c.p. non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale.
Difatti, ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale.
Con particolare riferimento alla fuga, è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e, quindi, non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio.
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