INFORTUNIO - MORTE DEL LAVORATORE- DANNO ESISTENZIALE. Cass. Sez. lav. 18 gennaio 2011, n. 1072

L’ evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, atteso che la morte ( e cioè: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita; ma è altrettanto vero che nessun danno alla salute è più grave, per entità e intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’ approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’ intervallo tra lesione e morte, bsnsì dall’ intensità della sofferenza provocata alla vittima dell’ illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima. ( Cass. Sez. III, 14 .2..2007, che in maniera incisa fa riferimento alla presenza di un danno catastrofico “ per intensità a carico della psiche del soggetto, che attende lucidamente l’ estinzione della propria vita”).
 

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