“Sentenza definitiva come condicio sine qua non per procedere alla esclusione di un appaltatore, da una gara di appalto, per avere reso false dichiarazioni in una precedente procedura di aggiudicazione”. Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 24 febbraio 2011 n. 1193.

 

Il Supremo Consesso Amministrativo ha autorevolmente statuito, in aderenza alle norme processuali, ai principi comunitari ed ai canoni della giustizia sostanziale, che, qualora l’aspirante appaltatore, in una precedente gara di appalto, abbia fornito false dichiarazioni, al fine di ottenere l’aggiudicazione della commessa, il momento dal quale decorre, in una successiva procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante, l’obbligo di escludere dalla gara di appalto l’appaltatore che ha fornito false dichiarazioni è quello in cui la sentenza che accerta la sussistenza della causa di esclusione, dalla predente gara di appalto, diviene definitiva, considerato che la contestazione in giudizio della propria esclusione per avere reso false dichiarazioni, annotata nel Casellario Informatico, “congela” gli effetti dell’annotazione medesima finchè non vi sia l’emissione di una sentenza definitiva sulla questione, con la conseguenza che solo da tale momento inizia la decorrenza del periodo interdittivo previsto ex lege.

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