Art. 63 del D.Lgs. 165 del 2001: conferimento di incarichi dirigenziali: giurisdizione esclusiva del A.G.O. T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, sentenza 29 ottobre 2007 n. 10204.
In materia di pubblico impiego, ai sensi dell’odierno art. 63 del D.Lgs. n.165/2001, sono attribuite alla giurisdizione del G.O. tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, essendo attratte alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’ art. 63 del D.Lgs. n.165/2001, esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Così stando le cose, nella fattispecie concreta all’esame, è attribuita alla giurisdizione del G.O. la cognizione della controversia concernente il Provvedimento di conferimento dell’incarico di Direttore generale delle A.S.L. ex art. 15 D.Lgs. 502/92 dal momento che la disciplina per il conferimento del suddetto incarico non può avere natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa siano ammessi anche soggetti estranei al S.S.N.: infatti, l’incarico di Direttore Sanitario delle A.S.L. è conferito, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. 502/92, sulla base di una scelta a carattere fiduciario, nell’ambito dei nominativi indicati dalla Commissione esaminatrice, la quale si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei in quanto in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione all’incarico da conferire.
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