“L’attività lavorativa posta in essere in condizioni di precariato dalla prole maggiorenne di genitori divorziati non giustifica la riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario”. Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 3 gennaio 2011, n. 18

Lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di precariato da parte della prole maggiorenne di genitori divorziati, essendo inidoneo a determinare una modificazione in melius delle condizioni patrimoniali della stessa, non giustifica la riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario.

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