La tutela dei diritti personalissimi in seguito alla L. n. 6/2004: l’intervento dell’amministratore di sostegno nel divorzio dell’incapace.

Non sussiste conflitto di interessi tra il tutore e l'incapace in ordine all'esercizio di diritti c.d. personalissimi, e quindi, non emerge l'esigenza della nomina di un curatore speciale dell'incapace che agisca per la proposizione del ricorso di separazione personale ovvero di divorzio dei coniugi nel caso in cui l'ufficio di tutore (o amministratore di sostegno) sia rivestito da un soggetto estraneo alla famiglia o al rapporto di coniugio (nel caso di specie la sorella dell'incapace) e non dal coniuge dell'incapace. L'iniziativa dell'amministratore di sostegno, in quanto espressione piena della volontà manifestata dal soggetto quando era in condizione di piena capacità, deve essere attentamente vagliata dal giudice mediante un accertamento positivo della corrispondenza dell'iniziativa in questione alla volontà del titolare del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che attengono all'essenza più intima della persona: tale finalità può essere raggiunta mediante un procedimento di ricostruzione di vita dell'incapace che, fornendo un quadro degli orientamenti esistenziali del soggetto ancora in condizioni di piena capacità, consenta, sulla scorta di argomentazioni logico- presuntive, un accertamento della sua presumibile permanente volontà (nel caso di specie in tema di separazione personale).

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