L’assegno di mantenimento nei confronti della prole: l’obbligo di contribuzione permane a carico del genitore laddove il figlio abbia conseguito una laurea e si sia sposato? Cass. Civ., Sez. I – sentenza 26 gennaio 2011 n. 1830.

Mantenimento – figlio maggiorenne – matrimonio – cessazione dell’obbligo di contribuzione (art. 147, 148 e 155 c.c.)
 
Permane l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne anche se questi si sposa. Infatti, il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, determina l'automatica cessazione del contributo solo se la costituzione del nuovo nucleo familiare esclude la necessità di mezzi di sostegno adeguati per vivere (nella specie la figlia, di giovanissima età, pur essendosi sposata, aveva continuato a vivere con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso. Pertanto lo stato coniugale acquisito non aveva apportato alcun miglioramento al suo tenore di vita).

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