SINDACATO DEL G.A. , RISARCIMENTO DEI DANNI E PERDITA DI CHANCE CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V- sentenza 18 novembre 2010 –N. 08091/2010 Pres. Piscitello, Est. Scola

Il principio generale applicabile nell’ ambito della giurisdizione di legittimità, secondo cui il G.A. non può basare il proprio convincimento su considerazioni appartenenti al merito delle scelte operate da organi dotati di potere tecnico discrezionale, non preclude, tuttavia, né sul piano sostanziale né su quello probatorio, allo stesso giudice di sottoporre ad analisi l’ azione amministrativa, anche con l’ apporto di elementi documentali esterni, ovvero, di una c.t.u., per verificare se siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di uno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale ( incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità, amministrativa o tecnica, costituiscono il limite.
In una gara d’ appalto di forniture da aggiudicare con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la valutazione delle offerte nel caso in cui ad un’ offerta siano stati attribuiti punteggi, per qualità e funzionalità del prodotto offerto, talmente bassi che la differenza confrontata con il punteggio assegnato all’ aggiudicataria risulta assolutamente ingiustificabile e il giudizio espresso dalla commissione di gara risulti viziato non solo da contraddittorietà, perché i dati documentali impiegati derivano da informazioni contraddette da altri dati ufficiali, ma illogicità, perché non può attribuirsi all’ opinione soggettiva dei singoli commissari un valore oggettivo, unicamente derivante da un procedimento di accertamento delle informazioni contenute nelle schede tecniche consegnate con le offerte, effettuato mediante metodi oggettivi di rilevazione.
Ad avviso di questa Corte sono da ritenere risarcibili i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita della P.A.., non come semplice effetto automatico dell’ annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, occorrendo, invece:
·       Una lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata;
·       L’ esistenza di un ingiusto danno patrimoniale;
·       Il nesso causale tra l’ illecito compiuto e il danno subito, atteso che il ricorso giurisdizionale è diretto naturalmente a conseguire la riparazione integrale della concreta situazione giuridica rimasta pregiudicata, gravando in tal caso, però, su chi assuma di essere stato danneggiato, l’ onere ex art. 2697 c.c., di fornire:
·       La necessaria prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell’ illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
 

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