Obbligo a contrarre e giudizio di equità ex art. 113 c.p.c.. Corte di Cassazione, sezioni unite - sentenza 6 luglio 2007, n. 15244.

1. L’obbligo di contrarre del monopolista legale o del soggetto equiparabile a monopolista implica che ogni rapporto si atteggi con eguale contenuto nei confronti di tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, con la conseguenza che nelle ipotesi in cui il giudice di pace decide una causa relativa a rapporto contrattuale sottoposto per sua natura ad uniformità di disciplina per essere lo stesso intervenuto tra l’utente ed il monopolista del servizio la decisione deve essere resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della causa.
 
2. In base all’articolo 113 del Cpc, non è impugnabile direttamente in Cassazione la sentenza del giudice di pace con cui la pubblica amministrazione è condannata al risarcimento del danno per inadempimento del contratto di somministrazione di acqua stipulato ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.

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