Non risponde del reato di calunnia il difensore che sottolinei duramente la superficialità del giudice e insinui connivenze con l’avvocato di controparte. Cass. sez. VI - sentenza 25 ottobre 2010 n. 37795.

Deve escludersi il reato di calunnia nell’ipotesi che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come esposte e documentate non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l’agente, sulla base dei dati esposti, manifesti l’erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un reato: la calunnia, infatti, non può essere incolpazione di un reato putativo.

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