“Rebus sic stantibus”: riflessioni sull’interpretazione del contratto e la presupposizione. Cassazione civile, Sez. I, 5 Maggio 2010, n. 10899.

Il venir meno del presupposto fondante l’obbligazione assunta dai contraenti configura una causa di scioglimento del rapporto obbligatorio ex art. 1467 c.c., attesa l’impossibilità della sua prosecuzione.
La presupposizione, rectius la condizione non svolta ma tenuta presente dagli originari contraenti, per la quale il contratto ebbe a fondarsi sulla base dell'indicata "situazione di fatto" assurta a presupposto della volontà negoziale, comporta appunto la caducazione del contratto stesso ove venga a mancare.

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