L’ente ospedaliero costituito in forma di società per azioni “mista” è soggetto alla disciplina del D.lgs. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti . Corte di Cassazione, sez. II penale – sentenza 21 luglio 2010 n. 28699.

“L’ente ospedaliero è soggetto alla disciplina del D.lgs. n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità degli enti, in quanto non rientra in nessuna delle categorie di soggetti, enunciati nell’art.1, che sono esclusi dall’ambito di applicazione.
In particolare la Corte si sofferma sull’eventuale inclusione dell’ente ospedaliero, costituito in forma di spa mista, in due delle categorie previste dall’art. 1: “gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. In riferimento alla prima tipologia di enti, la Corte esclude sia la natura pubblica sia il carattere non economico dell’ente ospedaliero in quanto essendo costituito in forma di s.p.a. persegue la finalità ultima di distribuzione degli utili.
Inoltre non rientra neppure nella seconda tipologia di enti in quanto l’ente ospedaliero non svolge funzioni di rilievo costituzionale ma persegue interessi costituzionali.
Un’interpretazione differente che, viceversa, equipara gli enti che svolgono finalità di rilievo costituzionale agli enti che perseguono interessi costituzionali, condurrebbe all’aberrante conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina tutta una serie di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene sul lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico artistico, dell’istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando tutti i valori di rango costituzionale”.

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