Operatività in concreto del vincolo di destinazione di spazi a parcheggio. Corte di Cassazione – Sezione seconda civile – 30 ottobre 2007, n. 22889.

1. Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla norma imperativa di cui all'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa.
Il suddetto vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia.
Pertanto, coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall'originario costruttore-venditore (il quale abbia eluso in tutto o in parte il vincolo di destinazione a parcheggio) ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso, e non già con una semplice azione personale di risarcimento danni, nei confronti di coloro ai quali il costruttore, o il suo avente causa, abbia alienato le aree destinate a parcheggio.

2. L'operatività della tutela prevista dall’art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non può, per contro, ravvisarsi nella differente ipotesi in cui, pur previsto nel progetto autorizzato, lo spazio da adibire a parcheggio non sia stato affatto riservato a tal fine in corso di costruzione e sia stato impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d'altra natura che, in ragione di questa, siano da destinare a diversa utilizzazione; giacché in tali ipotesi, da non confondere con quelle in cui allo spazio realizzato conformemente al progetto sia stata successivamente data una diversa destinazione in sede di vendita, se possono indiscutibilmente ravvisarsi a carico del costruttore responsabilità d'ordine amministrativo ed eventualmente penale, non possono, per contro, ravvisarsene d'ordine privatistico "sub specie" d'oneri ripristinatori.

3. Ove più acquirenti di singole unità immobiliari agiscano congiuntamente per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio a norma dell'art. 18 della legge 8 agosto 1967 n. 765, i distinti diritti di ognuno dedotti in giudizio, non sono collegati tra loro se non dall'identità del titolo (legale) da cui derivano, sicché si verte in una ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e non occorre quindi che al giudizio partecipino necessariamente anche tutti gli altri condomini.

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