“L’assegno bancario è strumento idoneo ad estinguere un’obbligazione pecuniaria”. Cassazione Civile, Sezioni Unite - 4 giugno 2010 n. 13658.

 
L’assegno bancario deve ritenersi mezzo idoneo ad estinguere un’obbligazione pecuniaria il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per la quale non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento.
Pertanto deve reputarsi contrario a buona fede, salvo giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza, il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento da parte del debitore effettuato con tale modalità.”.

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