Una diversa “grammatica probatoria” non può giustificare l’elusione di garanzie poste a presidio di diritti inviolabili: le Sezioni Unite delimitano l’ambito di utilizzabilità delle intercettazioni in sede di prevenzione. Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, 9aprile 2010, n. 13426

La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni a norma dell’art. 271 c.p.p. (nella specie, per mancata osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, dello stesso codice), così come la dichiarazione di inutilizzabilità delle prove a norma dell’art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, ne preclude l’utilizzazione nell’ambito di qualsiasi tipo di giudizio, compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione.

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