“Nella notificazione ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c. la qualifica di addetto alla ricezione si configura come presunzione legale iuris tantum”. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria - Ordinanza 18 novembre 2010 n. 23333.

Nell'ipotesi in cui una persona riceva la notifica di un atto dichiarandosi addetto alla ricezione, ricorre la presunzione legale iuris tantum della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, necessita di una rigorosa prova contraria da fornirsi dal destinatario della notifica che ne contesti la validità.

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