“In claris non fit interpretatio: la confisca per equivalente può essere disposta, in base al tenore testuale dell'art. 322 ter, comma 1 c.p., soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato”. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 17 marzo 2010, n. 12819.
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti di una persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., può essere rapportato, in base al tenore testuale della norma, soltanto al "prezzo" e non al "profitto" del reato.
Il concetto di "prezzo" del reato deve infatti essere inteso in senso tecnico e pertanto non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.