È configurabile il favoreggiamento personale mediante omissione nella condotta dell’agente di polizia giudiziaria che omette di riferire ai superiori il luogo di rifugio del ricercato. Cass. pen. Sez. VI - sentenza 25 marzo 2010, n. 11473.
Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta dell'agente di polizia giudiziaria che agevoli l'autore di un reato a sottrarsi alle ricerche "post delictum" e ne ritardi la cattura, omettendo di riferire immediatamente ai suoi diretti superiori, ovvero all'autorità giudiziaria, il luogo di rifugio del ricercato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva tenuto dei contatti con la convivente del ricercato, che era rimasto ferito in occasione della commissione del reato, consigliandole di farlo ricoverare in ospedale, ove in seguito era stato sottoposto a fermo). Rigetta, Trib. Roma, 30/11/2009.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.