In materia di immigrazione: le Sezioni Uniti chiariscono l’ambito di applicazione dell’art. 31 co. 3 T.U immigrazione. Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. 25 ottobre 2010, n. 21799.
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs . n. 286 del 1998, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente legate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
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