Dimensione plurilesiva del disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone. Cassazione penale, sez. I, sentenza 5 novembre 2007, n. 40502.

L’art. 659 c.p. presuppone che l’attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto.
Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad una persona non integra pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
L’art. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo l’incolumità delle persone (comma 2 n. 2). Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate.

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