Societas puniri potest: anche i crediti vantati dalla persona giuridica possono costituire profitto del reato ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001. Cass. sez. VI - sentenza 05 ottobre 2010 n. 35748.

In tema di responsabilità da reato degli enti, per profitto del reato, suscettibile di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex artt. 19 e 53 del D. Lgs. n. 231 del 2001, si intende  il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente. Tale sequestro può avere ad oggetto anche crediti vantati dalla persona giuridica, purché questi siano certi, liquidi ed esigibili e costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto.
Il perimetro del provvedimento cautelare, infatti, è segnato dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per quello definitivo di ablazione.
 

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