Il Consiglio di Stato sancisce la natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione Carnevale di Viareggio. Consiglio di Stato, Sez. V - 12 ottobre 2010, n. 7393 - Pres. Piscitello – est. Caringella.

Alla stregua della disciplina che regola la materia, confluita da ultimo nell’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163/2006, sono necessarie tre condizioni perché ricorra la figura dell'organismo di diritto pubblico: 1) che l'organismo (anche in forma societaria) venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) che sia dotato di personalità giuridica; 3) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Tali presupposti sono sussistenti con riguardo alla Fondazione Carnevale di Viareggio.

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