Sottrazione di beni a persona incapace: “La Cassazione chiarisce il rapporto tra i reati di circonvenzione di incapace, furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa commessi in danno di soggetto incapace”. Cassazione Penale, Sez. V, 4 maggio 2010, n. 29729.

 

Gli atti di disposizione compiuti da persona incapace, in conseguenza di raggiri perpetrati da parte dell’agente, configurano il reato di circonvenzione di incapace e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento.

Al contrario il trasferimento di denaro dal conto corrente di un soggetto incapace a quello dell’agente, ottenuto traendo in inganno il banchiere mediante la falsificazione della firma della vittima, integra gli estremi del delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non di truffa né di circonvenzione di incapace, difettando in queste ultime due ipotesi il requisito del compimento di un atto dispositivo.

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